AIGA: I MAGISTRATI NON POSSONO DECIDERE SULLA LEGITTIMITA’ DELLA ASTENSIONE DEGLI AVVOCATI. IL MINISTRO SOSPENDA TERMINI E UDIENZE IN TUTTO IL TERRITORIO.

A seguito della Delibera di astensione dalle udienze proclamata dall’Organismo Congressuale Forense in data 4 marzo 2020, con la quale viene disposta l’astensione dal 6 al 20 marzo (compreso), nella giornata di oggi 5 marzo 2020 si è assistito a singolari prese di posizione di alcuni Uffici Giudiziari che, con modalità ufficiali o ufficiose, anticipavano di considerare “illegittima” l’astensione, non potendo dunque considerare la stessa: “motivo legittimante gli avvocati a disertare le udienze”.
Gli Uffici Giudiziari in questione probabilmente ignorano che la valutazione in ordine alla illegittimità o meno della astensione di un Avvocato non spetta ai Magistrati, ma esclusivamente alla competente Commissione di garanzia.
Sul punto, si riporta quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza 29/09/2014 n° 40187, secondo cui: “il giudice, in caso di adesione del difensore all’astensione, non può disporre la prosecuzione del giudizio, se non in presenza di situazioni che rendano indifferibile la trattazione del processo”.
In assenza di pronunce della Commissione di Garanzia l’astensione indetta dall’OCF deve considerarsi pienamente legittima, e l’AIGA invita tutti gli Avvocati italiani ad aderire alla stessa, impegnandosi a segnalare al CSM eventuali condotte ostruzionistiche poste in essere dai Magistrati.
Quanto avvenuto oggi evidenzia l’assoluta urgenza di una iniziativa governativa, volta alla emanazione di un provvedimento di sospensione dei termini e rinvio delle udienze su tutto il territorio nazionale.
Roma, 5 marzo 2020

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