Nell’ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie, l’articolo 1 della
legge di stabilità per il 2015, legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai commi dal 125 al 129, ha
previsto, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, un
assegno annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di
vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.
L’assegno è previsto per i figli di cittadini italiani o comunitari oppure per i figli di cittadini di
Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui al
riformato articolo 9 del Testo Unico sull’immigrazione, di cui al Decreto Legislativo n.286/1998
e successive modificazioni), residenti in Italia, a condizione che il nucleo familiare di
appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un
valore dell’ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un
ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo annuale dell’assegno è raddoppiato.