La tematica delle “specializzazioni” nella professione forense (di cui al D.M n. 144/2015[1], come modificato dal D.M n. 163/2020[2] entrato in vigore il 10.02.2021) è, da mesi, questione dibattuta, oltremodo attuale ed oggetto di continua evoluzione giurisprudenziale.
Ultimo approdo, in tal senso, è rappresentato dalla sentenza n. 10834/2022 emessa dal Tar del Lazio, Sezione di Roma, lo scorso 1 agosto 2022 con cui l’adito Collegio ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 2, terzo comma del D.M. 163/2020 nella parte in cui escludeva i professori universitari dal conferimento diretto – da parte del CNF – del titolo di avvocato specialista.
Appare opportuno analizzare, brevemente, il contenuto della cennata pronuncia per la cui consultazione integrale si rimanda al sito di giustizia amministrativa.
Il predetto articolo 2, terzo comma D.M cit. prevedeva che il titolo di avvocato specialista potesse essere conferito (direttamente) dal Consiglio nazionale forense (anche) in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca ove riconducibile ad uno dei settori di specializzazione di cui al D.M stesso.
La testè richiamata previsione veniva impugnata, dapprima, con ricorso principale cui seguiva ricorso per motivi aggiunti proposto avverso il provvedimento del CNF con cui si denegava al ricorrente (professore universitario oramai in quiescenza) il conferimento “diretto” del titolo di avvocato specialista.
Il ricorrente adduceva a sostegno della propria impugnazione, quale unico ed assorbente motivo di diritto, la palese illogicità e disparità di trattamento tra il conferimento – in automatico – del titolo di avvocato specialista ai dottori di ricerca e non anche ai professori universitari.
Il gravame trovava accoglimento con la sentenza in rassegna. In particolare, il Collegio riteneva evidente che una simile disposizione fosse illogica nella misura in cui, consentendo il conseguimento del titolo di avvocato specialista al dottore di ricerca (ossia colui che è dotato delle “competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione”) negasse, invece, la medesima possibilità al professore universitario ordinario, che ha raggiunto la “piena maturità scientifica e che quindi dimostra una maggiore competenza scientifica nel settore”.
Da tanto ne è derivato l’annullamento, in via principale, dell’articolo 2, comma 3 D.M cit., risultando esso illegittimo nella parte in cui non includeva anche i professori universitari tra i soggetti legittimati al conseguimento del titolo da parte del CNF nei relativi settori di specializzazione; nonché annullamento, per illegittimità derivata, della nota del CNF oggetto di ricorso per motivi aggiunti.
A seguire si offrono in consultazione schemi operativi per l’acquisizione del titolo di avvocato specialista.
Schemi_Avvocato Specialista_definitivi (1)
Contributo a cura del Dipartimento Specializzazioni: Giovanni Cassì – Vittoria Chiacchio – Elisabetta Rossi – Clementina Vitale – Cristine Campigotto – Francesco Faraone.
[1] Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
[2] Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
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