Cassa Forense – Bando n. 10/2022. Contributo a cura del Dipartimento Previdenza di AIGA Nazionale

Cassa Forense, ai sensi dell’art. 6 lett. e) del Regolamento per l’erogazione dell’assistenza e come da delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della seduta del 22 settembre 2022 il Bando n. 10/2022 finalizzato all’assegnazione di contributi asostegno della genitorialità, fino allo stanziamento dell’importo di € 2.000.000,00 in favore di iscritti con figli nati/adottati/affidati dal 1° novembre 2019 al 31 dicembre
2021.

Il bando copre anche l’annualità in cui, a causa del bisogno di impiegare le risorse dell’assistenza per fronteggiare l’emergenza pandemica, il bando non era stato proposto.

Il contributo è pari a €. 1.000,00 per ciascun figlio nato, adottato o affidato dal 1° novembre 2019 al 31 dicembre 2021.

La partecipazione al bando è consentita agli iscritti alla Cassa o all’Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 247/2012, né cancellati dall’Albo, e in possesso dei seguenti requisiti (art. 4 bando 10/2022):

a) essere genitore di uno o più figli nati nel periodo 1° novembre 2019 al 31 dicembre 2021 o aver adottato/ottenuto in affidamento preadottivo uno o più figli nel medesimoperiodo;
b) essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (modelli 5);
c) avere dichiarato nel Mod. 5/2022 un reddito netto professionale inferiore a € 50.000,00;
d) per coloro che non erano tenuti all’invio del Mod. 5/2022, aver prodotto un reddito netto professionale da attività forense inferiore ad € 50.000,00;
e) inviare il modulo di domanda corredato della documentazione richiesta all’art. 5 del bando.

L’istanza può essere proposta attraverso la procedura telematica accessibile sito web di Cassa Forense entro le ore 24.00 del 15 dicembre 2022.

La documentazione da produrre, ai sensi dell’art. 5, sempre con modalità telematica consiste in:
a) certificazione o autocertificazione attestante la nascita/adozione/affidamento preadottivo del figlio di cui all’art.4;
b) attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda o alla data di riscontro alla richiesta di integrazione trasmessa dalla Cassa.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, il richiedente dovrà produrre le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni indicate da Cassa Forense nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione, a pena di esclusione.

La graduatoria terrà conto, nell’ordine di assegnazione, dei valori ISEE in senso crescente e verrà così formata:

1. domande di iscritti che non abbiano percepito o non abbiano diritto a percepire, nell’ambito del proprio nucleo familiare, a qualsiasi titolo, l’indennità di maternità;
2. domande di iscritti che, per la nascita dei figli avvenuta nel periodo 1° novembre 2019 – 31 dicembre 2021 con parto gemellare o plurigemellare, ovvero per l’adozione/affidamento preadottivo di più figli nello stesso periodo, abbiano percepito, nell’ambito del proprio nucleo familiare, l’indennità di maternità;
3. domande di iscritti che, per la nascita, adozione o affidamento del figlio tra il 1° novembre 2019 e il 31 dicembre 2021, abbiano percepito, nell’ambito del proprio nucleo familiare, l’indennità di maternità.

In ipotesi di parità di valore ISEE, la precedenza verrà determinata dal numero dei figli minori e, in caso di ulteriore parità, dalla minore età anagrafica dell’istante.

Contributo a cura del Dipartimento Nazionale Previdenza, coordinatore Katia Crossilla

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