La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 186-205, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197), nell’ambito della c.d. “Tregua fiscale”, ha introdotto una nuova forma di definizione agevolata delle controversie tributarie – rectius, attribuite alla giurisdizione tributaria – pendenti in ogni stato e grado alla data del 1° gennaio 2023, attraverso il pagamento di un determinato importo.
Più precisamente, in relazione ai giudizi di primo grado, è sufficiente che entro la suddetta data il ricorso sia stato notificato alla controparte (non rileva quindi l’avvenuta iscrizione a ruolo o la pendenza di una procedura di mediazione tributaria, mentre non integrano la condizione della pendenza della controversia l’avvenuta presentazione di un’istanza di accertamento con adesione anteriormente alla data del 01.01.2023).
Sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata le controversie interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 1° gennaio 2023. In tal caso, sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione (che scadono tra il 01.01.2023 e il 31.07.2023), anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione.
In ogni caso non è consentito accedere alla definizione agevolata in relazione alle cause il cui grado di giudizio si sia già concluso con pronuncia definitiva prima della presentazione dell’apposita domanda.
È bene evidenziare che il Legislatore, peraltro sulla scia di quanto era già stato fatto in precedenza con il D.L. n. 119/2018, ha inteso ammettere tale forma straordinaria di composizione dei contenziosi solamente laddove siano parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (i.e. non rileva la titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, ma la circostanza che l’Agenzia sia stata evocata in giudizio o sia comunque intervenuta).
Sono pertanto escluse le controversie in cui siano parte (solamente) Enti locali, Agenzia delle Entrate Riscossione, e ogni altro ente titolare di pretese impositive rientranti nella locuzione “tributi di ogni genere e specie” di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992.
Sono altresì escluse le controversie che concernono anche solo in parte le risorse proprie tradizionali dell’U.E. e l’IVA riscossa all’importazione, nonché e le somme dovute a titolo di recuperi di aiuti di Stato ex art. 16 del Regolamento UE 2015/1589 d.d. 13.07.2015 del Consiglio.
Giova sottolineare che questo istituto si affianca – ed è alternativo – alla particolare ipotesi di conciliazione c.d. “agevolata” fuori udienza delle controversie tributarie pendenti innanzi ai giudici tributari di merito (in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, v. art. 1, commi 206-212) e a quella della rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Suprema Corte di Cassazione (v. art. 1, commi 213-218).
Rimane comunque esperibile l’ulteriore modalità di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione di cui all’art. 5 della L. n. 130/2022 (“Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari”), che tuttavia si applica alle sole cause in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
L’art. 1, comma 186, della Legge di Bilancio 2023 attribuisce la legittimazione a dare impulso alla procedura de qua al soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio (ovvero a colui che vi è subentrato in corso di causa o comunque ne ha la legittimazione), il quale, entro il 30 giugno 2023, potrà presentare apposita domanda (per le modalità il comma 203 rinvia ad uno o più provvedimenti adottati dal Direttore dell’Agenzia fiscale competente).
Il perfezionamento della definizione agevolata avviene alla contestuale sussistenza di due condizioni alla data del 30 giugno 2023: la presentazione rituale della domanda e il pagamento degli importi dovuti (v. infra), fatti salvi i casi di ammissione dell’istante ad una rateazione (consentita se gli importi dovuti sono superiori ad euro 1.000,00) ovvero laddove non ci siano importi da versare.
Nei casi in cui sia prevista la rateazione (in questo caso il perfezionamento della definizione agevolata avviene con il pagamento della prima rata), il comma 194 dell’art. 1 rinvia, “in quanto compatibili”, alle disposizioni di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 218/1997 (afferenti la definizione nell’ambito dell’accertamento con adesione); l’Ente impositore potrà così concedere un piano di dilazione di pagamento articolato sino a venti rate trimestrali di pari importo che dovranno essere versate rispettivamente entro il 30 giugno 2023 e successivamente al 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno (gli interessi legali decorrono dal pagamento della prima rata). Non sarà possibile avvalersi dell’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997.
In caso di inadempimento nei pagamenti rateali troveràapplicazione l’art. 15-ter del D.p.r. n. 602/1973, quindi in tal caso il contribuente andrà incontro alla decadenza del beneficio della rateazione e alla maggiorazione delle sanzioni.
Per quanto riguarda il quantum del pagamento richiesto ai fini della definizione agevolata, il comma 186 prevede in via generale che l’importo sia “pari al valore della controversia”, che nell’ambito del processo tributario è stabilito secondo i canoni stabiliti dall’art. 12, co. 2, del D. Lgs. n. 546/1992 (i.e. l’importo del tributo accertato al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni pecuniarie irrogate nell’atto impugnato, ovvero, nelle cause aventi ad oggetto esclusivamente l’impugnazione alle sanzioni irrogate, il valore dato dalla somma di queste ultime).
Sono da escludersi le somme enucleate nell’atto impugnato che non abbiano formato oggetto della materia del contendere (es. impugnazione parziale dell’atto) o sui quali si sia formato un giudicato interno, ovvero una conciliazione parziale.
Il Legislatore ha variamente modulato le percentuali di riduzione idonee a consentire la definizione agevolata in base allo stato e al grado del giudizio in cui la causa si trova, secondo lo schema riassuntivo di seguito rappresentato:
IMPORTI DA VERSARSI SUL VALORE DELLA CONTROVERSIA |
STATO DEL GIUDIZIO |
100% |
– l’Agenzia fiscale è risultata vincitrice nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare (non definitiva) depositata alla data del 01.01.2023;
– notifica di ricorso all’Agenzia fiscale già avvenuta alla data del 01.01.2023 ma non è ancora intervenuta l’iscrizione a ruolo.
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90% |
– alla data del 01.01.2023 è già intervenuta l’iscrizione a ruolo del ricorso in primo grado (e non è intervenuta ancora una sentenza non cautelare);
– alla data del 01.01.2023 pendono i termini per la riassunzione a seguito di sentenza di cassazione con rinvio;
– alla data del 01.01.2023 pende il giudizio di rinvio a seguito di riassunzione.
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40% |
– alla data del 01.01.2023 è intervenuta in primo grado ultima/unica pronuncia non cautelare con soccombenza dell’Agenzia fiscale;
– con riferimento alle controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, alla data del 01.01.2023 è stata depositata ultima/unica pronuncia giurisdizionale non cautelare che ha determinato la soccombenza del contribuente.
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15% |
– alla data del 01.01.2023 è intervenuta in secondo grado ultima pronuncia non cautelare con soccombenza dell’Agenzia fiscale;
– con riferimento alle controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, alla data del 01.01.2023 è stata depositata ultima/unica pronuncia giurisdizionale non cautelare che ha determinato la soccombenza dell’Agenzia fiscale.
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5% |
– alla data del 01.01.2023 la causa pende innanzi alla Suprema Corte di Cassazione (i.e. il ricorso è già stato notificato a Controparte) e l’Agenzia fiscale è risultata (integralmente) soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.
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La legge contempla anche il caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra contribuente e Agenzia fiscale: il contribuente infatti potrà definire in via agevolata, in differente misura, la parte di atto confermata dal giudice tributario (con il pagamento del 100% del tributo accertato) e la parte di atto invece annullata dalla pronuncia giurisdizionale (40% in primo grado e 15% in secondo grado, secondo i criteri indicati nella tabella di cui sopra), sempre al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni.
Ne deriva che in caso di adesione alla definizione agevolata delle cause pendenti, l’istante beneficerà sempre di fatto (almeno) dello stralcio integrale delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate negli atti impositivi impugnati nonché degli interessi maturati medio tempore.
Dalle somme da versare si dovranno scomputare gli importi eventualmente pagati dall’istante in pendenza di giudizio a titolo provvisorio (es. ai sensi dell’art. 15 del D.p.r. 602/1973), esclusi quelli spettanti all’Agente della riscossione.
In ordine alle modalità da seguire per l’accesso alla definizione agevolata, il comma 195 del prefato art. 1 prevede che sia necessario presentare “per ciascuna controversia autonoma” – da intendersi expressis verbis quella relativa a ciascun atto impugnato (questo rileva senz’altro in presenza di ricorsi c.d. “cumulativi”, aventi ad oggetto l’impugnazione di due o più atti impositivi) – una distinta domanda di definizione agevolata (esente dall’imposta di bollo) ed effettuato un distinto versamento.
Sul piano processuale, il comma 197 dell’art. 1 precisa che non sono sospese le cause definibili, salvo che il contribuente/istante non ne faccia apposita richiesta al giudice tributario, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata; qualora si proceda in tal senso, è stata introdotta un’ipotesi speciale di sospensione del giudizio, comunque temporanea (fino al 10.07.2023) e l’istante avrà l’onere di depositare agli atti del giudizio copia della domanda di definizione agevolata e del versamento effettuato (intero o prima rata).
Il giudice tributario procederà conseguentemente alla declaratoria di estinzione del processo, con spese del processo a carico della parte che le ha anticipate.
Ad integrazione di quanto sopra e per tutti gli aspetti operativi, si rinvia alla lettura della Circolare n. 2/E del 27.01.2023 della Direzione Centrale Coordinamento Normativo dell’Agenzia delle Entrate e, per quanto riguarda il modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie e le relative istruzioni, al Provvedimento d.d. 01.02.2023 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Avv. Matteo Praturlon
Coordinatore del Dipartimento per la riforma del processo tributario e fiscalità