LA NUOVA ROTTAMAZIONE-QUATER E LO STRALCIO DELLE CARTELLE FINO A 1.000 EURO NELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

La nuova rottamazione-quater e lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro nella Legge di Bilancio 2023

La Legge di Bilancio 2023, nell’ambito dei provvedimenti della c.d. “Tregua Fiscale”, ha introdotto una “Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione” (commi da 231 a 252) e uno “Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione” (commi da 222 a 230)[1].

  • Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (Rottamazione-quater)

Partendo dall’analisi della definizione agevolata, meglio conosciuta come “Rottamazione-quater”, occorre anzitutto precisare che questa si applica ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Pertanto, l’ambio di applicazione della definizione agevolata è molto ampio sia per periodo temporale di riferimento (2000-2022) sia per i carichi che vi rientrano.

Vi è però un’importante eccezione, infatti il comma 251 prevede espressamente che la definizione dei carichi affidati alla riscossione dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509[2] e 10 febbraio 1996, n. 103[3], potranno essere oggetto di definizione agevolata soltanto qualora detti enti abbiano adottato, entro il 31 gennaio 2023, apposita delibera di adesione, altrimenti restano escluse.

Definito in questo modo qual sia l’ambito di applicazione della rottamazione quater, occorre adesso illustrare le modalità operative di adesione per il contribuente.

Anzitutto, il contribuente che intenda aderire alla rottamazione dovrà, entro il termine perentorio del 30 Aprile 2023, manifestare la propria volontà di aderire alla definizione attraverso una dichiarazione da presentare esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione[4].

Il contribuente, nella dichiarazione di adesione di cui sopra, dovrà contemporaneamente indicare il numero delle rate con le quali intende effettuare i pagamenti, fino ad un massimo di 18 rate, nonché gli eventuali giudizi pendenti relativi agli stessi importi che intende definire.

In quest’ultimo caso, qualora vi fossero giudizi pendenti, il contribuente dovrà, con la stessa dichiarazione di adesione, impegnarsi a rinunciare ai giudizi in essere.

Definito l’ambito di applicazione oggettivo della rottamazione e le modalità di adesione, occorre adesso individuare gli importi che il contribuente dovrà effettivamente pagare.

La rottamazione quater, infatti, consente di corrispondere soltanto le somme dovute a titolo di capitale nonché le spese anticipate dall’agente della riscossione per le eventuali procedure esecutive e per la notificazione delle cartelle.

Il contribuente, pertanto, non dovrà corrispondere:

  • le sanzioni comprese nei carichi, gli interessi di mora, le c.d. “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, nonché – a differenza di quanto previsto per le precedenti “rottamazioni” – gli interessi iscritti a ruolo e le somme maturate a titolo di aggio
  • limitatamente alle sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, gli interessi, comunque denominati, nonché le somme maturate a titolo di aggio. Pertanto, per tutte le sanzioni in parola il contribuente, versando le somme dovute a titolo di sanzione, potrà beneficiare dell’abbattimento degli interessi, comunque denominati.

Per quanto riguarda tempi e modalità di pagamento, le somme come sopra individuate, potranno essere versate in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023, oppure in un numero massimo di 18 rate, maggiorate del 2% annuo di interesse e così ripartite:

  • la prima e la seconda con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e di importo pari al 10% del totale dovuto;
  • le restanti sedici rate, tutte di pari importo, scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio, ed il 30 novembre, di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Per quanto riguarda le modalità pratiche di versamento, questo potrà avvenire sia mediante domiciliazione sul conto corrente, sia mediante moduli di pagamento precompilati predisposti dall’agente della riscossione sia, infine, mediante pagamento presso gli sportelli territoriali dell’agente della riscossione.

Una volta definite le modalità di adesione alla rottamazione quater occorre illustrare le conseguenze del mancato pagamento del dovuto da parte del contribuente.

Ebbene, il mancato, il tardivo, o l’insufficiente pagamento, per un periodo superiore a 5 giorni dalla data di scadenza dell’unica rata, nel caso in cui si sia deciso di pagare tutto in unica soluzione, ovvero di una delle rate accordate nell’ipotesi di pagamento rateale, determina l’inefficacia della definizione agevolata.

L’inefficacia della definizione agevolata comporta che, ai sensi del comma 244, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di definizione agevolata.

Allo stesso tempo, i versamenti effettuati dal contribuente resteranno acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto e l’agente della riscossione sarà legittimato a riprendere l’attività per il recupero del credito residuo.

Il mancato adempimento da parte del contribuente non determina invece la preclusione della possibilità di rateizzare il debito ai sensi dell’art. 19 DPR n. 602/1973[5], in quanto nella disciplina della Legge di Bilancio 2023 non è prevista alcuna preclusione che, invece, si rinveniva nelle precedenti rottamazioni.

È importante evidenziare che, in linea con quanto previsto dalle precedenti normative, la disciplina sulla rottamazione quater non prevede una sospensione generalizzata della riscossione dei carichi definibili.

Ciò comporta che, soltanto con la presentazione della dichiarazione di adesione da parte del contribuente, troverà applicazione la disciplina prevista dal comma 240 della Legge di Bilancio 2023, in forza del quale:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione di adesione;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di adesione;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter[6] e 48-bis[7] del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  • si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)[8].

Diversamente, con il pagamento della prima (o dell’unica) rata delle somme dovute a titolo di rottamazione, si determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, con l’unica eccezione che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo (comma 243, lett. b).

Per quanto riguarda gli effetti della definizione sui provvedimenti di rateizzazione in essere, si evidenzia come a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di versamento dei piani rateali in essere alla data di presentazione della stessa dichiarazione riguardanti i carichi definibili che ne sono oggetto.

Alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni precedente sospese per effetto di quanto detto al paragrafo precedente, vengono automaticamente revocate.

Come anticipato sopra, esiste nella disciplina in commento una specifica disposizione, come già previsto nella rottamazione ter, ai sensi della quale il contribuente nella propria dichiarazione di adesione alla rottamazione quater deve indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i medesimi carichi oggetto di definizione agevolata.

Contestualmente, il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai medesimi giudizi che, nelle more del pagamento delle somme dovute, il Giudice, a seguito di deposito di copia della dichiarazione di adesione, provvederà a sospendere.

Successivamente, a seguito dell’effettivo perfezionamento della definizione agevolata e della produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati, il Giudice darà luogo alla dichiarazione di estinzione del giudizio.

In assenza di effettivo adempimento, invece, il Giudizio riprenderà ad istanza di una delle parti costituite.

Con particolare riferimento al sempre complicato coordinamento tra la normativa tributaria e quella fallimentare, la Legge di Bilancio 2023 stabilisce espressamente (comma 248) che, le somme necessarie per aderire alla definizione agevolata in commento, che siano oggetto di procedura concorsuale nonché’ di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

Infine, (comma 245) possono essere compresi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, o di ristrutturazione dei debiti del consumatore o concordato minore. con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

  • Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione

Come detto, oltre alla nuova rottamazione, nella legge di bilancio 2023, è previsto anche un nuovo stralcio dei debiti affidati all’agente della riscossione sulla falsariga, di quelli previsti dall’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018[9] e dall’art. 4, commi 4-9, del d.l. n. 41 di 21 maggio 2021[10].

Tuttavia, diversamente da quanto previsto nelle precedenti disposizioni, nella disciplina in commento vi è un annullamento automatico delle cartelle differenziato a seconda della tipologia di ente creditore che ha affidato il carico all’agente della riscossione.

Più in particolare, in forza del comma 222 della Legge di Bilancio 2023, vengono automaticamente annullati i debiti fino a 1.000 euro relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 ad opera delle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Giova precisa che le somme già corrisposte dal contribuente in data anteriore alla data di annullamento dei carichi, cioè il 31 Marzo 2023, restano definitivamente acquisite; la riscossione dei carichi rientranti nello stralcio, invece, è espressamente ed automaticamente sospesa fino alla data di effettivo annullamento.

Restano esclusi dall’annullamento dei debiti fino a 1.000 euro i debiti relativi a carichi recanti:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020;
  • l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento si applicherà limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non investirà le predette sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno dovute per l’intero ammontare.

Come detto, lo stralcio opera in modo automatico per i crediti affidati alla riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, per quanto riguarda gli enti diversi da quelli sopra citati, l’applicazione dello stralcio è rimessa alla volontà dei singoli enti che entro la data del 31 gennaio 2023 potevano deliberare di non aderire e, quindi, di evitare l’annullamento automatico dei carichi.

Infine, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 da tutti gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, e relativi a debiti di importo residuo fino a euro 1.000, lo stralcio opera esclusivamente per le somme da corrispondere a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora e non per il capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano, invece, integralmente dovute.

Avv. Michele Vanolli

Dipartimento per la riforma della giustizia tributaria e fiscalità

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