La riforma del giudizio civile di primo grado e innovazioni telematiche: alcuni spunti di riflessione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della legge delega del 26 novembre 2021, n. 206, il Legislatore ha posto la parola fine al lungo percorso che ha portato alla riforma del processo civile.

In un unico articolato normativo (art. 3) composto da ben 57 commi, è contenuta tutta la nuova disciplina che impatta sul vigente codice di procedura civile.

Da alcuni vista come una riforma epocale, da altri invece quale mero paliativo per soddisfare i tempi imposti dal PNRR, senza cambiare nulla, sta di fatto che, in ogni caso, nelle intenzioni del legislatore la riforma dovrebbe essere tale da realizzare l’obiettivo dettato dai vincoli Europei di riduzione del contenzioso e della eccessiva durata dei processi (endemica nel nostro Paese tranne rare eccezioni) nell’ottica di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile” e nel rispetto della garanzia del contraddittorio.

Come per tutte le riforme, solo la prassi e l’applicazione nella vita quotidiana ci potranno dire se il legislatore ha avuto torto o ragione. Sicuramente però, alla luce dell’esperienza maturata nelle aule dei Tribunali, una, seppur ipotetica, visione prospettica di quello che potrà essere l’impatto della riforma in futuro, è certamente possibile.

E per farlo preliminare ad ogni ragionamento è vedere come è cambiato il giudizio di primo grado.

Richiamando la relazione illustrativa al decreto delegato, alla cui lettura si rimanda, il primo dato che emerge è che è la fase introduttiva il perno su cui ruota tutto il processo di primo grado e sui cui il Legislatore ha puntato, con lo scopo di perseguire una maggiore concentrazione e pervenire alla prima udienza con la già avvenuta completa definizione del thema decidendum e del thema probandum, consentendo al Giudice, attraverso le necessarie verifiche preliminari anticipate, un più esteso case management volto, tra le altre possibilità, anche a favorire il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato. La complessiva scansione dell’iter giudiziale è stata a sua volta semplificata, sopprimendo alcune udienze, come quella per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio e quella di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note scritte, e cadenzata attraverso l’obbligo del giudice di predisporre il calendario del processo alla prima udienza e la previsione di un termine non superiore a novanta giorni dalla prima udienza per l’udienza per l’assunzione delle prove.

Anche la fase decisoria del giudizio di primo grado è stata interamente novellata, con la previsione di termini difensivi finali ridotti e a ritroso dalla finale rimessione della causa in decisione. Il decreto legislativo ha poi inteso realizzare la semplificazione dei procedimenti attraverso il rafforzamento di un modello processuale già esistente, il procedimento sommario di cognizionedenominato ora procedimento semplificato di cognizione e reso obbligatorio per ogni controversia, anche di competenza del Tribunale in composizione collegiale, quando i fatti di causa non siano controversi oppure quando la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione o comunque richieda un’attività istruttoria non complessa.

E ancora, sono stati introdotti provvedimenti estremamente semplificati di accoglimento o di rigetto, rispettivamente per i casi in cui i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate, oppure quando la domanda è manifestamente infondata o è omesso o risulta assolutamente incerto la determinazione della cosa oggetto della domanda o l’esposizione dei fatti e degli elementi che costituiscono le ragioni della domanda ex articolo 163, terzo comma, numero 3) del codice di procedura civile.

Vediamo dunque, a livello operativo, come si sostanzia e sviluppa il nuovo processo di primo grado:

  • Tra la notifica dell’atto di citazione e la prima udienza dovrà intercorrere un termine non inferiore a 120 giorni
  • L’attore, notificato l’atto, dovrà costituirsi entro 10 giorni
  • Il convenuto, a sua volta, dovrà costituirsi entro 70 giorni prima dell’udienza.

Qui si conclude la prima fase. Ciò che emerge, e lo vedremo tra poco, è che nelle intenzioni del Legislatore tutta l’attività preliminare all’udienza istruttoria deve concentrarsi nei 70 giorni che intercorrono tra la data di costituzione del convenuto e la prima udienza.

Sul punto sono stati introdotti due articoli specifici, nuovi, il 171 bis e il 171 ter cpc.

  • VERIFICHE PRELIMINARI à 171 bis cpc
  • Scaduto il termine di cui all’art. 166 cpc (termine di costituzione del convenuto – 70 gg prima dell’udienza di comparizione) il Giudice entro i successivi 15 giorni, verificata d’ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo e quinto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all’articolo 171 ter.
  • Se necessario, alla luce delle questioni rilevate, fissa una nuova udienza di comparizione delle parti, rispetto alla quale decorreranno i termini di cui all’art. 173 ter
  • MEMORIE INTEGRATIVE à 171 ter cpc à Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:
  • almeno quaranta giorni prima dell’udienza di cui all’articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
  • almeno venti giorni prima dell’udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali.
  • almeno dieci giorni prima dell’udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria

In definitiva, prima dell’udienza di comparizione delle parti vengono effettuate tutte le verifiche di rito da parte del Giudice e vengono anticipate le memorie di cui all’attuale art. 183 cpc

  • PRIMA UDIENZA nuovo art. 183.
  • Ricalca molto la disciplina del rito del lavoro
  • Le parti devono comparire personalmente e il loro comportamento è valutabile dal Giudice
  • Il Giudice tenta la conciliazione. Se necessario autorizza l’attore a chiamare in causa un terzo e fissa una nuova udienza
  • Il Giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario del processo
  • Fissa l’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova entro 90 giorni (se provvede fuori udienza l’ordinanza deve essere emessa entro 30 giorni)
  • Ipotesi alternative possibili:
  1. Se sussistono i presupposti di cui all’art. 281-decies, il Giudice dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato (è un vero e proprio obbligo)
  2. Se vi è richiesta delle parti, e vi sono i presupposti degli artt. 183 ter e 183 quater, di nuova introduzione, il Giudice può già in questa sede emettere, rispettivamente, un’ordinanza di accoglimento o di rigetto della domanda, reclamabile, ma nel caso il reclamo venga respinto non è più impugnabile. Tale pertanto da definire il giudizio.
  • L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA deve rispettare il calendario del processo
  • Esaurita l’istruttoria il Giudice FISSA L’UDIENZA PER LA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO per la decisione e assegna:
  • Termine non superiore a 60 giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni (l’udienza di precisazione delle conclusioni viene dunque soppressa e tale incombente sostituito con note scritte prima del deposito delle comparse conclusionali e delle repliche)
  • Termine non superiore a 30 giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali
  • Termine non superiore a 15 giorni prima dell’udienza per il deposito delle eventuali repliche
  • All’udienza fissata, la causa è rimessa al Collegio per la decisione che è depositata entro 60 giorni
  • Ipotesi alternativa possibile:
  1. Le parti nelle note scritte di precisazione delle conclusioni possono chiedere al Presidente la discussione orale davanti al Collegio.
  2. In questo caso resta fermo il termine per il SOLO deposito delle comparse conclusionali (no deposito repliche)
  3. Il Presidente revoca l’udienza ex art. 189 cpc e ne fissa un’altra entro 60 giorni
  4. Sentenza depositata entro 60 giorni dall’udienza di discussione.

Ebbene, come si potrà notare, già da una prima lettura del nuovo articolato normativo che disciplina il procedimento di primo grado – seppur in modo sintetico, non essendovi tempo e modo di un compiuto approfondimento in questa sede – emerge un dato estremamente preoccupante: il Legislatore per raggiungere l’obiettivo di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile” ha di fatto compresso fortemente l’attività di difesa, imponendo tempistiche del tutto stringenti sotto la “tagliola” di decadenze, responsabilità e sanzioni, solo in capo alle parti (e per esse, in primis, dei loro avvocati) senza però prevedere, dall’altra, analoghe disposizioni per i Giudici (quali ad esempio termini decadenziali). Ma ciò che più colpisce è che il Legislatore non si sia reso conto che molte delle difficoltà del sistema risiedono soprattutto sulla deficitaria, spesso, organizzazione giudiziaria, sulla patologica carenza di personale di Cancelleria così come della stessa Magistratura. In sostanza non si legge da nessuna parte, se non nei principi, un reale riassetto del sistema Giustizia in chiave di efficienza e razionalizzazione. L’unica soluzione in questo senso parrebbe essere rappresentata dall’Ufficio del processo, quale “organo” ausiliario del Giudice per aiutarlo nello studio e nella predisposizione di quanto necessario per meglio condurre le udienze, predisporre i provvedimenti e rispettare le tempistiche processuali. Un ulteriore strumento, in verità, potrebbe essere rappresentato dall’obbligo del Giudice di calendarizzare le attività processuali nella prima udienza predisponendo, come abbiamo visto, il Calendario del Processo. Tuttavia, anche su questo punto, non vi è alcuna disposizione innovativa che ne garantisca l’efficienza. L’art. 81 bis, che già esiste, e disciplina, appunto, il calendario del processo, non ha subito alcuna sostanziale innovazione a tal fine. Non si vede pertanto come la previsione possa cambiare rispetto al passato.

Va da sé che tutto, in termini di responsabilità e tempi contingentati, avrà forti ripercussioni sull’attività degli avvocati e delle parti assistite, stanti gli stringenti oneri processuali, a tutto discapito di un compiuto esercizio del diritto di difesa.

Basti pensare, ad esempio, all’art. 101 cpc.

La riforma, rispetto all’articolo vigente, ha previsto l’aggiunta di una frase di questo tenore “Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni”. Ebbene. Pensiamoci un attimo. Perché il Legislatore ha sentito la necessità di inserire tale petizione di principio? Verosimilmente proprio perché si è reso conto dei rischi sottesi agli stringenti incombenti e tempistiche imposti alle parti, che, per l’appunto, potrebbero comportare violazioni al principio del contraddittorio e al diritto di difesa.

Ma ancora, sempre per fare un esempio, sintomatico appare il continuo richiamo del legislatore all’onere imposto alle parti di esposizione (dei fatti e degli elementi di diritto) negli atti processuali in modo chiaro e specifico. Locuzione che, in verità, si ripete in diverse norme. Di per sé tale locuzione non parrebbe creare problemi o disagi particolari, stante peraltro la soggettiva interpretazione cui sono sottoposti i termini utilizzati. Tuttavia se la si legge in combinato disposto con l’art. 46 delle disp. di att. al cpc, rubricato “della forma degli atti”, necessariamente all’interprete suona “un campanello d’allarme”. Tale articolo, completamente rivisitato, tra gli altri recita che “Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti… Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comportano invalidità, ma possono essere valutati dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo”.

Ecco, dunque, che la “chiarezza e specificità” cui fa riferimento il Legislatore nelle diverse norme, trova sostanza nell’art. 46 disp. Att. cpc, e verrà di fatto imposta attraverso specifici limiti degli atti processuali, predefiniti in termine di spazio, il cui mancato rispetto può comportare ripercussioni in tema di spese di giudizio.

Dal punto di vista digitale va invece vista con favore la riforma che ha confermato molte delle norme che abbiamo avuto modo di conoscere durante il periodo pandemico, prevedendo anche interessanti novità (eliminazione della formula esecutiva).

  1. In primo luogo, il legislatore conferma le modalità alternative di tenuta dell’udienza, la quale, entro specifici limiti e presupposti, potrà essere tenuta tramite collegamenti da remoto (Art. 127-bis – Udienza mediante collegamenti audiovisivi) ovvero sostituita dalla trattazione scritta (Art. 127-ter – Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza). Nulla di nuovo, dunque, rispetto a quanto già sperimentato finora.
  2. È stato introdotto l’obbligo, sia per l’Avvocato, sia per l’Ufficiale Giudiziario, di provvedere alla notifica tramite PEC, quando è possibile. La notifica tramite PEC diventa pertanto il sistema ordinario di notifica degli atti.
  3. Si è prevista l’estensione e il rafforzamento del processo civile telematico anche nei procedimenti davanti al Giudice di Pace.
  4. Sono state semplificate le modalità di versamento del contributo unificato, rendendo obbligatorio il pagamento telematico.
  5. Infine, è stato previsto che ai fini dell’esecuzione forzata degli atti e dei provvedimenti, anche di autorità di altri Paesi, aventi efficacia di titolo esecutivo, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva né la spedizione in forma esecutiva. Formula esecutiva che viene sostituita dall’attestazione di conformità da parte dell’Avvocato.

Ebbene, l’applicazione pratica sarà l’unico banco di prova per verificare se la riforma permetterà di raggiungere il tanto agognato obiettivo di ridurre i tempi del processo nell’ottica di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione”. L’auspicio è che a questa entusiasmante sfida partecipino tutti gli attori della Giustizia.

 

Avv. Marco Bernabè
Componente Dipartimento sulla riforma del processo civile

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