Tra le forme di definizione del giudizio di responsabilità “amministrativa” degli enti, la sezione VI del capo III del D.lgs. 231/01 prevede anche il rito speciale dell’applicazione della sanzione su richiesta.
Ed infatti, l’articolo 63, contempla la possibilità, per l’ente, di chiedere (ed ottenere) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria alle condizioni previste dal primo e dal comma 3 con le finalità premiali di cui all’art. 444 c.p.p. applicate alla durata della sanzione interdittiva e all’ammontare della sanzione pecuniaria. Tuttavia, per poter accedere al patteggiamento il giudizio nei confronti della persona fisica deve essere stato definito o risultare definibile a norma dell’art. 444 c.p.p..
Il rimando dell’art. 63 D.lgs 231/01 alle disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili ha comportato un importante quesito esegetico risolto di recente dalla Corte di Cassazione Sezione 3 Penale con Sentenza del 3 agosto 2022 n. 30610.
Più precisamente, il quesito cui la Suprema Corte è stata chiamata a rispondere riguardava la possibilità o meno di condannare l’ente, istante ex art. 63 D.lgs 231/01, al pagamento delle spese processuali. Tale quesito giuridico nasce in quanto l’articolo 445, comma 1-bis, seconda parte, c.p.p., per come riformato dalla L. n. 134 del 2003 e da ultimo dal D.lgs. 150/2022, equipara la sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna con conseguente applicazione del 535 cpp.
Invero, gli Ermellini evidenziano come alcun pregio può essere dato all’argomento secondo il quale la condanna alle spese si potrebbe giustificare in ragione della equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna. Già prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 134 del 2003, il comma 1 dell’articolo 445, c.p.p., equiparava infatti la sentenza di applicazione della pena a quella di condanna e, tuttavia, nello stesso comma, escludeva la condanna al pagamento delle spese del procedimento. Del resto, la condanna alle spese è stata introdotta solo successivamente, quando la possibilità di chiedere l’applicazione concordata della pena è stata estesa anche in caso di patteggiamento ad una pena detentiva non superiore a cinque anni di reclusione. Ed invero, l’articolo 63 Decreto Legislativo n. 231 del 2001, è rimasto immutato nel tempo.
Dalla lettura delle motivazioni della mentovata pronuncia emerge, piuttosto, come la chiave di lettura va invece ricercata nel concetto di definibilità del giudizio “perché ne smarca i presupposti applicativi dalle separate vicende processuali dell’imputato-persona fisica, ancorandone il presupposto applicativo alla sola astratta possibilità che il giudizio possa essere definito dall’imputato con il patteggiamento, possibilità che, al netto delle condizioni stabilite dall’articolo 444, commi 1-bis e 1-ter, c.p.p., impegna il giudice in una valutazione (solo) incidentale sulla possibilità per l’imputato di definire in concreto il giudizio mediante patteggiamento”.
Ed infatti, l’ente può sempre chiedere l’applicazione della sanzione nei casi in cui per l’illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria a prescindere dalle vicende processuali dell’imputato-persona fisica e dalla definizione o astratta definibilità del giudizio nei confronti di questi. Ne discende ancora una volta l’esaltazione del principio di autonomia dei due procedimenti.
Tale presupposto applicativo del patteggiamento dell’ente non è mai mutato nel tempo, non giustificandosi, dunque, la condanna al pagamento delle spese, in assenza di uno specifico intervento normativo che non ha mai interessato Decreto Legislativo n. 231 del 2001 articolo 63.
In conclusione, alla luce del dettato ermeneutico della Suprema Corte, può senza timore di smentita affermarsi che quello nei confronti dell’ente è, a tutti gli effetti, un procedimento autonomo e indipendente dal giudizio di accertamento della responsabilità penale azionato nei confronti dell’imputato persona fisica, con l’inevitabile conseguenza che la disciplina attualmente vigente per il patteggiamento dell’ente non contempla l’ulteriore effetto sanzionatorio della condanna alle spese processuali.
Avv. Giuseppe Alvaro
Componente Dipartimento “Antiriciclaggio e 231”