Il Governo ha presentato un emendamento alla legge di Bilancio che, in questi giorni, viene sottoposta al vaglio del Parlamento con cui vengono modificate le entrate in vigore delle nuove norme riguardanti il processo civile.
Qui di seguito le modifiche proposte nell’emendamento, confrontate con le precedenti previsioni contenute nel decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149.
MATERIA | TESTO EMENDATO | TESTO ORIGINALE |
Disciplina transitoria generale – Entrata in vigore della modifica | 28 febbraio 2023 ai procedimenti instaurati successivamente a tale data
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30 giugno 2023 |
Udienza da remoto: in quali uffici si applica | Giudice di Pace, Tribunale per i Minorenni, Commissario per la liquidazione degli usi civici, Tribunale superiore delle Acque Pubbliche
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Giudice di Pace, Tribunale superiore delle Acque Pubbliche |
Norme sul ricorso in Cassazione (capi I e II del Libro Terzo del Codice) | 28 febbraio 2023 ai procedimenti instaurati successivamente a tale data
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30 giugno 2023 |
Articoli: 283 (inibitoria appello), 434 (deposito ricorso in appello),
436 bis (inammissibilità appello), 437 (udienza discussione appello), 438 (deposito sentenza appello) |
28 febbraio 2023 ai procedimenti instaurati successivamente a tale data
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30 giugno 2023 |
Articolo 363 bis (principio di diritto in materia tributaria) | 01 gennaio 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data
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30 giugno 2023 |
Nuova forma del titolo esecutivo | 28 febbraio 2023 ai procedimenti instaurati successivamente a tale data
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30 giugno 2023 |
Le modifiche proposte dall’emendamento in disamina, prevedenti l’anticipazione –dal 30 giugno 2023 al 28 febbraio 2023-, dell’entrata in vigore delle principali norme del processo civile, rischiano di mandare in tilt il sistema giustizia, in ragione del pochissimo tempo messo a disposizione degli operatori del diritto per prendere “dimestichezza” con il nuovo impianto del processo (che, si ricorda, in taluni casi è diametralmente opposto rispetto a quello attualmente vigente –si pensi, ad esempio, al processo di cognizione di primo grado-). Si rischia, in caso di approvazione di dette scellerate modifiche, di compromettere e sacrificare oltremodo la tutela dei diritti.-