XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Lecce 6-7-8/10/2022
I sottoscritti
Avv. Valentina Brecevich del Foro di Lucca
Avv. Mariangela Di Biase del Foro di Campobasso
chiedono che sia sottoposta al XXXV Congresso Nazionale Forense di Lecce la seguente
mozione avente ad oggetto:
DEFINIZIONE DI PRINCIPI GENERALI NELLA REGOLAMENTAZIONE DEI MECCANISMI
DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DI GIUSTIZIA PREDITTIVA
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Premesso che
– la tematica relativa all’introduzione dell’intelligenza artificiale (IA) nel sistema della
giustizia italiana è divenuto argomento non solo attuale, ma di particolare interesse sulla
constatazione che essa, grazie ad una implementazione della meccanizzazione delle
procedure, sarà foriera di un nuovo modo di intendere la giustizia stessa e di addivenire ad
un rafforzamento del principio della certezza del diritto, oltre a rappresentare una vera
rivoluzione in termini di riduzione dei tempi del processo e più in generale di un
rafforzamento della c.d. economia processuale;
– sono stati presentati molti progetti relativi all’utilizzazione dell’IA, e molti ancora
sono oggetto di studi tecnico/giuridici, che da un lato costituiscono uno strumento di lavoro
consistente prevalentemente nella creazione di banche dati che, tramite meccanismi di
machine learning e analisi dei big data, saranno in grado di analizzare la vicenda e valutare i
possibili esiti e i tempi processuali; e dall’altro tendono ad inserirsi operativamente nelle varie
fasi delle attività investigative e procedurali dell’amministrazione della giustizia (in tal senso
basti pensare all’utilizzo di quei software volti a esaminare gli elementi chiave delle diverse
“scene del crimine” al fine di individuarne la stessa “mano operativa”; all’automazione delle
procedure amministrative le cui criticità sono già state affrontate dal Consiglio di Stato, Sez.
VI, con sentenza 8 aprile 2019 n.2270; nonché alla proposta di legge n. 3593 presentata alla
Camera dei Deputati finalizzata all’introduzione dell’art. 5-bis nella L. 27 luglio 2000, n. 212
– nota come Statuto dei diritti del contribuente – per l’istituzione di una piattaforma telematica
di giustizia predittiva in materia tributaria.)
***
Considerato che
– i meccanismi di IA e di giustizia predittiva rappresentano una importante risorsa di
supporto all’avvocatura, alla magistratura e all’intero settore della giustizia, a condizione che
siano asserviti al principio della certezza del diritto e del giusto processo, e che non
prescindano da una puntuale e severa regolamentazione che tragga monito delle criticità
presentate dalle prime esperienze applicative, anche di matrice americana (tra tutte si ricorda
la vicenda dell’applicazione del software Compas al processo di cognizione del caso Suprema
Corte del Wisconsin contro Eric L. Loomis, ove i vizi di addestramento dell’algoritmo, oltre
che poco trasparenti, avevano condotto a risultati palesemente discriminatori per quelle
decisioni adottate nei confronti di soggetti di etnia non americana).
– Appare incontrovertibile che è necessario ancorare ogni progetto o iniziativa volta a
sviluppare meccanismi di giustizia predittiva al rispetto dei diritti e libertà degli individui,
soprattutto quando gli stessi siano suscettibili di sfociare in processi decisionali automatizzati
idonei a produrre effetti giuridici sulla loro persona. Il ricorso a tali processi deve
irrimediabilmente confrontarsi con le garanzie sancite dall’art. 22 del Reg. UE 679/2016
(“GDPR”), il quale prevede che “L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.” La norma, sul punto, riconosce il diritto dell’interessato di “ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione”.
– Già a partire dalla stipula della “Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al
trattamento automatizzato di dati a carattere personale”, avvenuta a Strasburgo il 28 gennaio 1981,
gli Stati Membri del Consiglio d’Europa hanno inteso garantire il rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali di ogni persona in relazione ai trattamenti automatizzati. Principio che
è stato poi successivamente ribadito per effetto del protocollo di integrazione alla predetta
Convenzione adottato a Strasburgo il 10 ottobre 2018, ove già nel preambolo gli Stati membri
del Consiglio d’Europa sottolineano la necessità di “garantire la dignità umana e la protezione dei
diritti umani e delle libertà fondamentali di ogni individuo e, data la diversificazione, l’intensificazione e la globalizzazione del trattamento dei dati e dei flussi di dati personali, l’autonomia personale basata sul diritto di una persona di controllare il suo o i suoi dati personali e il trattamento di tali dati” per poi precisare che lo scopo della Convenzione è quello di “proteggere ogni individuo, qualunque sia la sua
nazionalità o residenza, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, contribuendo in tal modo al
rispetto dei suoi diritti umani e delle sue libertà fondamentali, in particolare del diritto alla privacy” (Art.
1).
– Il primato dei diritti e della dignità umana nel ricorso a sistemi di intelligenza artificiale
è stato già affermato, proprio con riferimento ai sistemi di giustizia predittiva, in occasione
della conferenza tenutasi il 15 ottobre 2019 a Strasburgo “Digital challenges to justice in Europe”
ove la presidenza francese del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha enunciato i
principi generali intorno ai quali dovrà in futuro ruotare l’intelligenza artificiale nell’ambito
della giustizia, ovvero:
• il ruolo supplementare dell’utilizzo dello strumento “digitale” nella giustizia rispetto
a quello analogico per favorire un migliore accesso alle sentenze e alle cancellerie dei tribunali
sia ai professionisti legali che ai cittadini;
• il divieto di effetti discriminatori degli algoritmi applicati nel settore della giustizia che
possano violare i principi dettati in materia di privacy e protezione dati personali;
• l’uso di strumenti digitali dovrebbe rispettare i principi del giusto processo, della
segretezza delle investigazioni e del principio di conoscibilità e trasparenza delle decisioni
giudiziali, nonché dei meccanismi che conducono alla relativa adozione;
• l’utilizzo tali strumenti dovrebbe impedire la diffusione di contenuti illegali e notizie
false, suscettibili di creare un grave impatto sulle società democratiche, garantendo allo stesso
tempo la libertà di espressione e informazione;
• il diritto di ciascun cittadino di poter ricorrere, in ogni caso, ad una valutazione nel
merito ad opera di un magistrato, per ancorare la decisione individuale ai principi del giusto
processo e della certezza del diritto.
– L’applicazione dei principi innanzi enunciati dovrà essere supportata dalla creazione
di specifiche linee guida applicabili tanto nella fase di progettazione dell’algoritmo che in
quella di sviluppo e “apprendimento”, che siano ispirate ai precetti generali di data protection
by design e data protection by default di cui all’art. 25 GDPR
Tutto ciò sopra premesso,
si chiede
che l’Avvocatura Italiana riunitasi al XXXV Congresso Nazionale Forense di Lecce, impegni
l’Organismo Congressuale Forense e tutte le componenti dell’Avvocatura ad adoperarsi al
fine di promuovere ed ottenere l’adozione di iniziative legislative finalizzate alla ricezione
dei principi fondamentali per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo
che dovranno essere attuati e recepiti in tutte le applicazioni dei meccanismi di IA e giustizia
predittiva applicata in ogni fase procedurale e procedimentale della giustizia, sia essa civile,
penale, tributaria o amministrativa.
Con osservanza,
Lucca, 5 settembre 2022