XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Lecce 6-7-8/10/2022
I sottoscritti
Avv. Mariarita Agata Benedetta Angela Mirone del Foro di Siena
Avv. Alessandro Nicolini del Foro di Genova
Avv. Giacomo Guidoni del Foro di Venezia
Avv. Carlo Foglieni del Foro di Bergamo
Avv. Alessio Cerniglia del Foro di Novara
chiedono che sia sottoposta al XXXV Congresso Nazionale Forense di Lecce la seguente mozione avente ad oggetto:
MODIFICA ART. 2 L.N. 247/2012
COMPETENZA ESCLUSIVA DELL’AVVOCATO IN AMBITO STRAGIUDIZIALE
PREMESSO CHE:
- l’attuale articolo 2 della Legge n. 247/2012 (cd. “Legge Professionale Forense”) prevede la competenza esclusiva degli avvocati relativamente all’attività professionale di consulenza legale ed assistenza legale stragiudiziale, purché connessa all’attività giurisdizionale e svolta in modo continuativo, sistematico ed organizzato, in quanto uniche figure professionali in grado di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti;
- che la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, proibita, dignità, decoro e diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza, uniformandosi altresì ai principi contenuti nel codice deontologico finalizzati alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione;
- la genericità del requisito della “connessione all’attività giurisdizionale” ha consentito, di fatto, il proliferare in modo del tutto incontrollato di numerose iniziative imprenditoriali da parte di società “paralegali” composte da figure diverse dagli avvocati che svolgono, di fatto, in modo continuativo, sistematico ed organizzato attività di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale nelle più diverse materie (recupero crediti, risarcimento danni da sinistro stradale e/o responsabilità medica, etc.), riducendo così ad un mero “dato stilistico” la portata degli articoli 2 e 24 della Costituzione e dell’articolo 2 della Legge Professionale Forense;
- dette “società paralegali” hanno la possibilità di porsi liberamente sul mercato, sia sotto il profilo economico che quello pubblicitario, senza alcun vincolo preordinato, arrivando anche ad imporre ai propri clienti clausole estremamente penalizzanti a prescindere dal futuro esito della controversia. A ciò si aggiunga inoltre che, non dovendo conformarsi alle disposizioni deontologiche che regolano la professione di avvocato, dette società paralegali hanno la possibilità di procacciare la clientela con iniziative pubblicitarie ingannevoli e lesive della dignità e del decoro della professione forense, arrivando ad offrire servizi a titolo – apparentemente – gratuito;
- tale fenomeno – oltre a rappresentare una chiara ipotesi di concorrenza sleale nei confronti degli studi legali – costituisce quindi un grave rischio per l’effettività della tutela dei diritti dei cittadini tenuto conto che la gestione delle vertenze in fase stragiudiziale nelle forme corrette costituisce il fondamentale momento iniziale della tutela del diritto, anche nel perseguimento di ipotesi conciliative tra le parti in causa la cui valutazione ed eventuale formalizzazione non può essere lasciata a soggetti non qualificati;
- per porre rimedio a tale fenomeno si ritiene necessario un intervento legislativo che fornisca quanto meno una definizione dell’inciso “ove connessa all’attività giurisdizionale” previsto dal richiamato articolo 2, comma 6, della Legge Professionale Forense, lasciando così meno spazio possibile ad interpretazioni circa quale attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale sia da considerarsi di esclusiva competenza dell’avvocato;
- a tal riguardo va evidenziato che la normativa sulle procedure di mediazione e di negoziazione assistita richiede l’assistenza tecnica da parte di un avvocato e, soprattutto nelle materie tassativamente indicate dalla legge, costituisce a tutti gli effetti una condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale. Naturale conseguenza di tale quadro normativo è che l’attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale relative alle materie soggette a mediazione e negoziazione assistita obbligatorie possa considerarsi ipso iure come “connessa all’attività giurisdizionale” e, pertanto, di competenza esclusiva dell’avvocato ai sensi del richiamato articolo 2, comma 6, della Legge Professionale Forense;
- i soggetti non qualificati che svolgono l’attività di consulenza e assistenza legale di cui si è detto rivestono sovente la forma societaria e, pertanto, al fine di rendere effettiva l’applicazione della norma si ritiene necessario inserire il reato di esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p. nell’elenco dei reati presupposti per la responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. del 8 giugno 2021, n. 231.
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Visto quanto in premessa, il XXXV Congresso Nazionale Forense riunito a Lecce dal 6 al 9 ottobre 2022, in attuazione della presente mozione e di quanto esposto in premessa,
IMPEGNA
l’Organismo Congressuale Forense (OCF) ed il Consiglio Nazionale Forense (CNF) per quanto di propria competenza a porre in essere ogni iniziativa utile e diretta a:
- a) modificare l’articolo 2 della L. 247/2012 relativo all’attività professionale di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale con le riforme degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie previsti dal nostro ordinamento, nel senso di considerare connessa all’attività giurisdizionale ogni attività di consulenza e di assistenza legale relativa alle controversie nelle materie previste dall’art. 3, comma 1, della D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 10 novembre 2014, n. 162, e relativa alle controversie nelle materie previste dall’art 5, comma 1 bis, D. Lgs. del 4 marzo 2010, n. 28.
- b) riservare all’avvocato ogni tipologia di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale in ragione della rilevanza fra le stesse e la successiva tutela dei diritti in sede giudiziaria, con conseguente estensione della riserva prevista dall’art. 2 della Legge Professionale Forense;
- c) introdurre nell’elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. del 8 giugno 2021, n. 231 il reato di esercizio abusivo della professione previsto dall’art. 348 c.p.
Con osservanza.
Roma, 5 Settembre 2022