XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Lecce 6-7-8/10/2022
I sottoscritti
Avv. Anna Coppola del Foro di Cassino
Avv. Anna Lops del Foro di Foggia
Avv. Felice Napolitano del Foro di Nola
Avv. Roberto Scotti del Foro di Vallo della Lucania
chiedono che sia sottoposta al XXXV Congresso Nazionale Forense di Lecce la seguente mozione avente ad oggetto:
MOZIONE CONGRESSUALE PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELL’ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE
PREMESSO CHE
- Il titolo IV della legge n. 247/12 regolamenta le fasi di accesso alla professione forense afferenti al tirocinio, agli obblighi formativi ed alle modalità di svolgimento dell’esame abilitante;
- Il tirocinio professionale, finalizzato a far acquisire al praticante le necessarie competenze tecnico giuridiche, ha una durata di mesi 18 ed è svolto secondo le modalità prescritte dal comma 6 dell’art. 41 L. n. 247/12;
- Tuttavia stante quanto previsto dal combinato disposto di cui all’art. 44 della L.n. 247/12 e del DM 17 marzo 2016 n. 258, il praticante può svolgere il periodo di tirocinio anche presso gli uffici giudiziari;
- Decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti il tirocinante purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale unicamente in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso;
- Al fine di completare l’iter professionalizzante il tirocinante, stante quanto disposto dall’art. 43 L.n. 247/12, è altresì obbligato a frequentare un corso di formazione obbligatoria tenuto da ordini ed associazioni forensi nonché da altri soggetti previsti dalla legge:
- Tali corsi, prodromici all’accesso alla prova abilitante, hanno ad oggetto lo studio e l’approfondimento delle materie elencate nell’art. 3 del D. M. n.17/18, ritenute essenziali per il futuro avvocato e sono strutturati in modo da constatare la preparazione dei tirocinanti con verifiche intermedie e finali, il cui mancato superamento è ostativo al rilascio del certificato di compiuta pratica;
- L’esame di abilitazione alla professione forense si svolge mediante l’elaborazione di tre prove scritte, due pareri e un atto giudiziario con l’ausilio di codici non commentati, nonché di una prova orale avente ad oggetto sei materie;
- Sebbene la legge professionale si proponga di favorire un processo di crescita delle nuove generazioni che non si esaurisca nella mera preparazione di tipo tecnico-giuridico ma, che sia funzionale allo sviluppo di capacità ed abilità necessarie all’esercizio della professione la stessa, si palesa disorganica e per certi aspetti anacronistica;
RITENUTO CHE
- La riforma dell’accesso alla professione non può prescindere da un ripensamento del corso di laurea in giurisprudenza in modo da incoraggiare l’ingresso e la crescita di futuri Avvocati che, già durante il percorso universitario, abbiano ricevuto una formazione specifica. A tal fine, infatti, sarebbe utile prevedere un percorso accademico specialistico, dedicato a coloro che vogliano intraprendere la professione di avvocato, magistrato, notaio o all’interno pubblica amministrazione, con il coinvolgimento degli ordini professionali per stabilire, di concerto con le Università, i contenuti dei piani didattici da svolgere nell’ultimo anno di università, incentivando la didattica esperienziale; nonché inserendo corsi obbligatori di scrittura giuridica e tirocini obbligatori.
- Anche le disposizioni di cui al titolo IV della L.n.247/12 in materia di Accesso alla professione forense, richiedono un approccio innovativo che guardi al futuro con uno spirito lungimirante, per favorire l’ingresso di nuove generazioni, attraverso criteri di valorizzazione del merito e con l’ausilio di una disciplina organica, che garantisca l’esercizio effettivo della professione forense;
- Nel contemperare tale duplice obbiettivo si inserisce quindi la necessità di prevedere che il periodo di tirocinio, possa essere svolto unicamente presso avvocati iscritti all’albo professionale o presso l’Avvocatura di Stato, eliminando tutte le forme alternative di pratica forense;
- Ulteriore elemento essenziale è altresì il ripristino della disciplina previgente in base alla quale il praticante avvocato, dopo un anno di iscrizione all’albo ed avendo sostenuto positivamente il colloquio orale, possa accedere al patrocinio legale, spendendo il proprio nome e garantendo, con le limitazioni di oggetto e valore di cui al Regio Decreto-legge n. 1578/1933, agevolando un più veloce accesso al mercato del lavoro;
- In tale ottica appare evidente che anche la disciplina dell’esame di stato necessiti di una modifica che tenga conto dell’obbligatorietà delle scuole forensi. Difatti la frequenza di tali corsi ed il superamento delle verifiche intermedie nonché della prova finale, sono condizione propedeutica e necessaria per l’accesso all’esame di abilitazione. In ragione di un percorso altamente formativo e professionalizzante del praticante avvocato, sarebbe di conseguenza necessario ipotizzare una struttura diversa, che conservi una prova scritta ed una prova orale, in quanto entrambi gli strumenti di valutazione rappresentano quelle che saranno le due principali modalità di espletamento della professione. La prova scritta si svolgerà mediante la redazione di un atto giudiziario in una delle materie a scelta tra civile, penale o amministrativo, da espletare con l’ausilio dei codici commentati con la giurisprudenza di merito e di legittimità e con l’utilizzo della videoscrittura. Nella prova orale invece il candidato, dopo aver illustrato la prova scritta, dovrà sostenere un colloquio con soluzione di un caso pratico che presupponga le conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra quelle regolate dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo, in alternativa alla materia scelta per la redazione della prova scritta. Il candidato dovrà altresì obbligatoriamente sostenere durante la prova orale un colloquio che dimostri la conoscenza dell’ordinamento e deontologia forense.
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Visto quanto in premessa, il XXXV Congresso Nazionale Forense riunito a Lecce dal 6 al 9 ottobre 2022, in attuazione della presente mozione e di quanto esposto in premessa,
IMPEGNA
l’Organismo Congressuale Forense (OCF) ed il Consiglio Nazionale Forense (CNF) per quanto di propria competenza a porre in essere ogni iniziativa utile e diretta favorire l’approvazione di una o più riforme dell’accesso alla professione, che prevedano:
– la riforma del corso di laurea in Giurisprudenza, attraverso la predisposizione di un percorso magistrale ed uno specialistico, suddiviso tra chi intenda intraprendere le professioni di avvocato, notaio e magistrato e chi intenda accedere ai concorsi presso le pubbliche amministrazioni e/o altri percorsi lavorativi, incentivando la didattica esperienziale;
– la riforma del Titolo IV della L.n.247/12 attraverso l’abrogazione della pratica sostitutiva e la reintroduzione della figura del praticante abilitato, al fine di favorire alle nuove generazioni una preparazione tecnico giuridica e gestionale, mantenendo l’obbligatorietà della frequentazione delle scuole forensi, così come già previsto a far data dal 2022;
– la riforma dell’esame di abilitazione forense che, considerato il percorso altamente professionalizzante garantito dalle scuole forensi, mantenga una prova scritta ed una orale, al fine di verificare le effettive competenze dell’aspirante avvocato, come meglio specificato in premessa.
Roma, 5 Settembre 2022