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Il panorama dell’avvocatura italiana è costituito da figure professionali con peculiarità tra loro differenti e variegate. È, però, possibile riconoscere l’esistenza di, quantomeno, due macro categorie di professionisti: una rappresentata dai titolari di uno studio (siano essi professionisti singoli, associazioni professionali, società tra professionisti), l’altra dai loro collaboratori.
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Tra i collaboratori possiamo individuare sia professionisti che collaborano con un avvocato, ma svolgono la loro attività anche nell’interesse di clienti propri (con una clientela che può essere più o meno ampia), sia professionisti che, invece, svolgono la loro attività avendo quale unico cliente un altro avvocato/associazione professionale/società tra professionisti.
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Questi ultimi accedono a una simile forma di collaborazione professionale per molteplici ragioni e tra esse, ad esempio: la ridotta anzianità professionale, i costi di realizzazione, mantenimento e gestione di uno studio legale, l’incertezza reddituale.
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Si tratta di professionisti che operano in un regime di monocommittenza per il quale appare ormai improcrastinabile individuare una regolamentazione normativa affinché, da un lato, non venga intaccata la natura libero-professionale dell’avvocato, ontologicamente ben distinta e non sovrapponibile a quella del lavoratore subordinato, e contestualmente si forniscano le giuste tutele all’avvocato monocommittente, oggi inesistenti (ad esempio, non è disciplinato alcun obbligo di preavviso in caso di recesso dal rapporto di collaborazione, non è previsto il divieto di recesso per causa di gravidanza e/o adozione, malattia e/o infortunio, etc.).
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E’ un fenomeno particolarmente diffuso e che vede coinvolte realtà professionali di tutte le dimensioni: secondo i dati raccolti e messi a disposizione dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, nel corso degli anni sono cresciuti numericamente gli avvocati che hanno un reddito proveniente da un cliente unico e, in particolare, dal titolare dello studio presso il quale prestano in via esclusiva la loro attività professionale. Secondo questi stessi dati, raccolti nel periodo pre-pandemico, sono coinvolti circa 30.000 colleghi.
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Il fenomeno risulta avere, peraltro, dei risvolti particolarmente anche dal punto di vista della parità di genere: i dati raccolti nel 2023 da AIGA sulla giovane avvocatura italiana (campionati solo i colleghi iscritti all’associazione) raccontano che le donne avvocato, nella misura del 7,42%, svolgono la professione in regime di esclusiva monocommittenza (di cui il 4% ha meno di 35 anni, il 2% ha tra i 35 e i 40 anni e l’1% ha più di 40 anni), a fronte di una percentuale maschile del 1,99% (tutti tra i 35 e i 40 anni) e che, sotto l’aspetto della capacità reddituale, i giovani avvocati in regime di monocommittenza non raggiungono la fascia reddituale che va dai € 50.000,00 lordi a salire, mentre la percentuale più alta si registra per la fascia di reddito che va dai € 15.000,00 ai € 30.000,00.
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È così evidente la necessità di operare affinché le condizioni degli avvocati interessati da questo peculiare regime non siano quelle di professionisti a cui viene di fatto preclusa la possibilità di crescita sul piano professionale e, al contempo, sia favorita la realizzazione di un maggior equilibrio tra diritti e doveri reciprocamente riconosciuti e richiesti. Il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto dei princìpi cardine della professione per come individuati a livello costituzionale, dalla legge professionale forense e dal codice deontologico, e con lo scopo specifico di promuovere una collaborazione tra liberi professionisti fondata sulla libera scelta di lavoratori autonomi e su principi chiari, trasparenti ed equilibrati.
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Il tema è stato affrontato dalle Istituzioni dell’Avvocatura italiana, già in seno al Congresso Nazionale Forense di Catania del 2018, che ha approvato a maggioranza qualificata la mozione congressuale n. 141, a prima firma del Collega avv. Paolo Patrizio, allora componente della Giunta Nazionale AIGA, “sul tema dell’avvocato collaboratore, in via continuativa ed esclusiva, di altro avvocato, associazione professionale o società tra professionisti” (cd. “avvocato monocommittente”): il Congresso ha così impegnato formalmente le istituzioni forensi, in primis l’Organismo Congressuale Forense, a farsi promotrici di ogni necessaria iniziativa al fine di ottenere l’emanazione di una normativa ad hoc che disciplinasse il rapporto professionale dell’avvocato collaboratore monocommittente nell’alveo del rapporto di lavoro autonomo, prevedendo una serie di diritti e di doveri tra le parti, ferma restando l’incompatibilità con il rapporto di lavoro subordinato, tenuto conto che, come espressamente specificato dal deliberato congressuale, l’attività svolta dal collaboratore ha “natura libero professionale” e “non costituisce deroga ai divieti disposti dall’art. 18 lettera d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.
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Al fine di contribuire all’effettiva e tempestiva attuazione del deliberato congressuale, nel 2019 l’AIGA ha dato impulso alla presentazione della Proposta di Legge n. 2722, a prima firma dell’On.le Valentina D’Orso, avente ad oggetto, per l’appunto, “la disciplina del rapporto di collaborazione professionale dell’avvocato in regime di monocommittenza nei riguardi di un altro avvocato o di un’associazione professionale o una società tra avvocati”.
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Tale Proposta di Legge è stata presentata il 15 ottobre 2020 ma non è stata né discussa né approvata in Parlamento.
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La suddetta Proposta di Legge (n. 594) è stata nuovamente presentata il 17 novembre 2022.
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Anche il più recente XXXV Congresso Nazionale Forense, riunito in sessione ulteriore a Roma dal 15 al 16 dicembre 2023, ha approvato a maggioranza la mozione congressuale n. 59 presentata da AIGA, a prima firma della Collega avv. Giulia Marcheschi, prevedendo la disciplina del c.d. “avvocato monocommittente” all’interno della Legge Professionale Forense, introducendo al titolo II, rubricato “Albi, Elenchi e Registri”, un nuovo art. 23 bis, rubricato per l’appunto “avvocato monocommittente”, composto da tre commi. Il primo comma definisce l’avvocato monocommittente; il secondo comma rimette la disciplina di dettaglio alla regolamentazione secondaria del CNF, di concerto con il Ministero della Giustizia; il terzo comma attribuisce ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati, territorialmente competenti, poteri di controllo e di verifica del contenuto del contratto di collaborazione professionale stipulato tra l’avvocato in regime di monocommittenza e il committente.
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In particolare, la massima assise dell’Avvocatura italiana ha approvato la necessità di adottare una regolamentazione che, oltre a stabilire l’obbligo della forma scritta ab substantiam del contratto di prestazione d’opera intellettuale ex art. 2230 e seguenti, preveda un “compenso minimo inderogabile” per i collaboratori di studio, nonché una serie di garanzie e diritti a loro favore (rimborso spese per la formazione continua e per il conseguimento del titolo di specialista; rimborso dei costi sostenuti per la polizza RC professionale; obbligo di preavviso per l’esercizio di recesso e previsione di un’indennità sostitutiva del preavviso; divieto di recesso in caso di gravidanza e/o adozione, malattia e/o infortunio, etc.).
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Infine, per garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Deontologico forense e assicurare che la tutela del professionista in regime di monocommittenza sia effettiva e adeguata
rispetto alla situazione concreta, è inoltre necessario riconoscere un ruolo ai Consigli dell’Ordine
degli Avvocati, di controllo e verifica del contenuto dei singoli contratti di collaborazione professionale stipulati tra avvocato in regime di monocommittenza e committente.
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In virtù di tutto quanto sopra esposta, si potranno finalmente dare le adeguate garanzie e lo sperato riconoscimento ad una categoria di professionisti collaboratori, sinora di fatto priva di tutela alcuna.
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Dopo l’articolo 23 aggiungere il seguente articolo 24, rubricato “disposizioni in materia di collaborazioni professionali tra avvocati”:
“Alla Legge n. 247 del 31 dicembre 2012, dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente articolo:
Articolo 23 bis “Avvocato monocommittente”.
1. È avvocato monocommittente l’avvocato iscritto a un Albo del territorio italiano, il quale presta la propria collaborazione, in via continuativa ed esclusiva, a favore di un altro avvocato, di un’associazione professionale, di una società tra avvocati o di una società tra professionisti, a fronte della corresponsione, da parte di questi soggetti, di un compenso fisso o variabile.
2. La disciplina del rapporto di collaborazione professionale di cui al precedente comma 1 è stabilita con un regolamento adottato dal Consiglio Nazionale Forense, sentito il Ministero della Giustizia, nel rispetto dei principi di libertà, autonomia e indipendenza, nonché dell’incompatibilità, sanciti rispettivamente dall’articolo 2, comma 1, e dall’articolo 18, comma 1), lettera d), della presente legge.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 2 deve prevedere:
a) la pattuizione per iscritto, a pena di nullità, del rapporto di collaborazione professionale tra committente e avvocato monocommittente;
b) la durata del rapporto di collaborazione professionale;
c) il compenso dovuto all’avvocato monocommittente per l’attività professionale svolta ed i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento;
d) la disciplina del rimborso delle spese sostenute dall’avvocato monocommittente per la formazione propedeutica al conseguimento del diritto di specialista ai sensi dell’articolo 9 della Legge 31 dicembre 2012, n. 147, quando tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concordata;
e) la disciplina del rimborso delle spese sostenute dall’avvocato monocommittente per la stipula della polizza assicurativa di cui all’art. 12, comma 1, della Legge 31 dicembre 2012, n. 147;
f) il diritto di recesso per entrambe le parti dal rapporto di collaborazione professionale;
g) la pattuizione di un congruo preavviso per l’esercizio del diritto di recesso, nonché il pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso;
h) il divieto di recesso in caso di gravidanza, di adozione, di malattia e di infortunio;
i) il patto di non concorrenza;
j) il patto di esclusività;
k) l’obbligo di riservatezza;
l) la possibilità dell’avvocato monocommittente di utilizzare le prestazioni svolte a favore del committente a fini dell’ammissione del corso di iscrizione all’Albo Speciale per le giurisdizioni superiori e per il raggiungimento dei requisiti per il titolo di specializzazione.
4. Il regolamento di cui al precedente comma 2 prevede l’attribuzione ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati, territorialmente competenti, poteri di controllo e di verifica del contenuto del contratto di collaborazione professionale stipulato tra l’avvocato in regime di monocommittenza e il committente.
Roma, 12 febbraio 2024
Il Presidente
Carlo Foglieni
Il presente documento è stato elaborato dai componenti della Giunta Nazionale dell’AIGA, avv.ti Tito Burla e Francesco Cosi, nonché dal Dipartimento Monocommittenza della Giunta Nazionale.
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